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Consigli per gli acquisti

Written by on June 19, 2013

saldi

L’8 giugno 2012 la Regione Lombardia pubblicava la L.R. n. 9 con la quale veniva sospeso per un anno il divieto di effettuare vendite promozionali nei periodi antecedenti i saldi. Ora, essendo passato l’anno di sospensione e non avendo prorogato tale provvedimento, si torna al vecchio regime legislativo. Pertanto, le vendite promozionali non possono essere effettuate nei periodo dei saldi e nei trenta giorni antecedenti.

Per vendita promozionale si intende la vendita di uno o più prodotti della gamma merceologica effettuata dall’operatore commerciale al fine di promuoverne la vendita applicando sconti e/o ribassi sul normale prezzo di vendita.

Le vendite di fine stagione (SALDI), invece, riguardano prodotti NON alimentari di carattere stagionale (generalmente articoli di moda) e decorrono dal 6 luglio 2013 e possono essere effettuate per un massimo di 60 giorni.

E’ utile sapere che la merce esposta nelle vetrine o sui banchi di vendita, oggetto di saldo, dovrà riportare obbligatoriamente il prezzo normale di vendita iniziale e la percentuale di sconto o ribasso espresso in percentuale. E’ facoltà del venditore indicare il prezzo finale a seguito dello sconto o ribasso.

La merce in saldo deve essere fisicamente separata rispetto alla merce venduta a prezzo pieno. Dove tale separazione non sia possibile, con cartelli o mezzi idonei, deve essere indicato in modo chiaro e inequivocabile la merce che non è oggetto di saldo.

Inoltre il venditore è tenuto ad applicare lo sconto dichiarato. E’ bene verificare se alla cassa viene effettivamente praticato il prezzo pubblicizzato.

I venditori che sono convenzionati con una delle tante carte di credito sono tenuti ad accettarla anche nel periodo dei saldi. Non è possibile richiedere per l’utilizzo della carta un prezzo più elevato. La prova dei capi non è un obbligo, ma è a discrezione del negoziante.

Il cambio del capo o del prodotto in assenza di difetti non è imposto dalla legge, né durante i saldi né durante le vendite normali, ma è anch’esso lasciata alla discrezionalità del commerciante.

Fondamentale conservate sempre lo scontrino, perché se un difetto si manifesta dopo l’acquisto, anche nel periodo dei saldi la legge garantisce all’acquirente il diritto di cambiare la merce difettosa (d. lgs. 6 settembre 2005 n.206 Codice del Consumo). Ogni bene acquistato da un consumatore per uso proprio gode di garanzia di due anni. Obbligato per legge a fornire questa garanzia è il venditore. Il negoziante è quindi obbligato a sostituire l’articolo difettoso anche se dichiara che i capi in saldo non si possono cambiare. Se non è possibile la sostituzione, il cliente avrà diritto di scegliere se richiedere la riparazione del bene senza alcuna spesa accessoria, una riduzione proporzionale del prezzo o addirittura la risoluzione del contratto. Ovviamente il rimedio scelto non deve essere oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso per il venditore.


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